Eredità Pino Daniele, la Corte d’Appello di Roma rigetta i ricorsi della seconda moglie e del figlio maggiore

I giudici confermano l'impianto del testamento del 2012 e respingono le richieste incrociate del primogenito e della vedova. Nessuna prova per il presunto accordo verbale da 160 mila euro.

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Martedì 07 Aprile 2026
Roma - 07 apr 2026 (Prima Notizia 24)

I giudici confermano l'impianto del testamento del 2012 e respingono le richieste incrociate del primogenito e della vedova. Nessuna prova per il presunto accordo verbale da 160 mila euro.

Si chiude con una doppia conferma della sentenza di primo grado la disputa legale sulla successione di Pino Daniele, il celebre cantautore napoletano scomparso nel 2015.

La Corte d’Appello di Roma, sezione civile, ha rigettato i ricorsi presentati dal figlio maggiore dell’artista, Alessandro Daniele, e dalla seconda moglie Fabiola Sciabbarrasi, ristabilendo la validità rigorosa delle ultime volontà scritte dal musicista.

Al centro dello scontro giudiziario, iniziato nel 2017, vi erano pretese economiche e interpretazioni sui diritti legati all'immensa attività artistica del "Mascalzone Latino".

I magistrati hanno respinto la richiesta di Alessandro Daniele, che sollecitava la restituzione di oltre 160 mila euro sulla base di un presunto accordo verbale che non sarebbe stato rispettato.

Per i giudici, tuttavia, è emersa una totale assenza di prove concrete a supporto di tale intesa, rendendo l'istanza infondata.

Parallelamente, è stata rigettata la richiesta della vedova Sciabbarrasi, che mirava a ottenere una quota più ampia dei diritti connessi all’opera del marito. La Corte ha ribadito che il testamento redatto nel 2012 parla chiaro: i diritti connessi spettano esclusivamente ai figli, mentre il resto del patrimonio segue la ripartizione equa stabilita tra gli eredi.

Con questa decisione, che distingue nettamente tra beni mobili, immobili, diritti d'autore e diritti connessi, si conclude la fase di merito della vicenda.

La sentenza conferma quanto già stabilito nel 2022, lasciando come unica via residua il ricorso in Cassazione, che potrà però intervenire solo per questioni di legittimità e non per riesaminare i fatti già accertati nei primi due gradi di giudizio.


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