Omicidio Willy Monteiro, Cassazione: "Rimotivare le attenuanti per i fratelli Bianchi"

Le motivazioni dell'annullamento della sentenza d'appello.

(Prima Notizia 24)
Martedì 17 Settembre 2024
Roma - 17 set 2024 (Prima Notizia 24)

Le motivazioni dell'annullamento della sentenza d'appello.

La Corte di Cassazione ha pubblicato le motivazioni della sentenza con cui è stato disposto l'annullamento con rinvio della sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Roma per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, sul banco degli imputati per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, pestato a morte il 6 settembre 2020 a Colleferro (Rm).

I Giudici Supremi hanno disposto il rinvio perché la Corte d'Appello non ha dato una motivazione sufficiente per riconoscere le attenuanti generiche per i due fratelli, in seguito al quale la pena in Appello è stata fissata a 24 anni, dopo che in primo grado era stato disposto l'ergastolo.

Secondo quanto scrivono i Giudici Supremi nella motivazione, i giudici del primo grado “avevano negato ai suddetti imputati le attenuanti”, “considerando che, per un verso, nessun aspetto connesso all’incontestabile gravità del fatto, concretatosi nella brutale uccisione di un giovane inerme, era suscettibile di determinare attenuazioni di pena e che, per altro verso, negativa era la valutazione della loro pronunciata capacità a delinquere, essendo essi gravati da carichi pendenti per reati inerenti a violenza e condannati in secondo grado per spaccio di sostanze stupefacenti, persone note nel loro contesto come picchiatori, facenti parte della chat denominata ‘la gang dello scrocchio‘, dotati di personalità allarmante, privi di attività lavorativa eppure connotati da tenore di vita elevato, nonché protagonisti di un comportamento post factum dimostrativo dell’assenza di qualsiasi revisione critica del loro gravissimo operato deviante”.

“A fronte della specifica sottolineatura emergente dalla prima decisione – con precisi riferimenti alle modalità dell’azione, alle connotazioni del contesto agito e alle plurime lesioni cagionate alla sconosciuta e inerme vittima – in merito alla particolare gravità del fatto, vale a dire del delitto nel suo insieme di elementi, sia quello strutturale che quello psicologico”, “la Corte di Assise di appello si è limitata a far leva sulla natura eventuale del dolo che ha sorretto l’azione omicidiaria per superare le considerazioni ostative spese dai giudici di primo grado”, si legge ancora nella motivazione scritta dai Giudici della Prima Sezione Penale della Cassazione, presieduti da Monica Boni.

Dunque, “i giudici di appello hanno concentrato la loro valutazione sul criterio del dolo posto a base dell’azione, omettendo di inserirlo – sia pure, ove del caso, per annettere allo stesso rilevanza determinante – nel complesso di elementi a cui la prima decisione aveva operato un compiuto riferimento“.


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